Agitazioni studentesche: lettera ai prof
COMUNICAZIONE AI DOCENTI
Si forniscono ai Docenti le seguenti indicazioni relative al comportamento da tenere in caso di “autogestione”:
1) Astensione da atteggiamenti o comportamenti formali o informali di “solidarietà” o di “contrapposizione” alle iniziative degli studenti.
2) Vigilanza con la collaborazione dei docenti e di tutto il personale a che nel corso delle iniziative, delle attività o nelle assemblee autonomamente gestite dagli studenti, vengano osservate le regole fondamentali della civile convivenza.
3) Prosecuzione regolare dell’attività e del funzionamento degli uffici di segreteria, della presidenza e della vicepresidenza.
4) Divieto dell’uso del fax della scuola.
5) Accesso di estranei nella scuola consentito solo su autorizzazione del Consiglio di Istituto, e del Capo d’istituto, se formalmente delegato dal Consiglio stesso.
6) Divieto all’utilizzo dei laboratori, delle aule speciali, della palestra e di altri locali attrezzati e dotati di strumenti didattici.
7) Le attività di “autogestione” non devono arrecare disturbo alle lezioni e alle altre attività di studio e alle attività di laboratorio; deve essere garantito anche ad un solo alunno la piena attività didattica.
8) I Docenti hanno l’obbligo della vigilanza sui minori (e non solo sugli alunni delle proprie classi) nei limiti del proprio orario di servizio.
9) Ciascun Docente firma puntualmente il registro di classe per attestare la propria presenza giornaliera a scuola.
10) Ogni insegnante deve annotare sul proprio registro personale l’eventuale interruzione della normale attività didattica e deve registrare le assenze degli alunni in caso di lezione non effettuata. Gli alunni che si dichiarano in “autogestione” saranno considerati assenti dalle lezioni e dovranno giustificare l’assenza.
11) La verifica delle presenze degli studenti va condotta ad inizio di lezione, appurando che si tratti di una scelta permanente e non “oraria”. Sarà opportuno, comunque, operare un controllo successivo delle presenze nel corso della mattinata.
12) Qualora il docente in servizio accerti un danno alle cose o alle persone prodotto da un suo o da un altro alunno comunica per iscritto il fatto al Capo di Istituto.
Gli Insegnanti comunicano per iscritto al Preside comportamenti scorretti degli allievi della propria o di altre classi.
Ceccano, 30 ottobre 2008
Il Dirigente scolastico
(Prof.ssa Cleandra DE CAMILLO)
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